Ordinanza n. 43 del 2023

ORDINANZA N. 43

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 4, 4, comma 1, 7, 8, comma 1, 9, 11, da 13 a 16 e da 19 a 23, della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 dicembre 2020-4 gennaio 2021, depositato in cancelleria il 5 gennaio 2021, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visti l’atto di costituzione della Regione Piemonte, nonché l’atto di intervento di Enel Produzione spa e Enel Green Power Italia srl;

udito nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 28 dicembre 2020-4 gennaio 2021, depositato il 5 gennaio 2021 e iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2021, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 4, 4 comma 1, 7, 8, comma 1, 9, 11, da 13 a 16 e da 19 a 23, della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione;

che le disposizioni regionali impugnate disciplinano le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e il relativo canone concessorio;

che, con una prima censura, il Governo impugna gli artt. 2, comma 4, 4, comma 1, 7, comma 1, 9, comma 1, e 22 della suddetta legge regionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) in quanto, limitando la loro applicazione alle selezioni degli operatori per concessioni già affidate e cessate, eluderebbero l’obbligo di affidamento con procedura competitiva anche delle nuove concessioni;

che, con una seconda doglianza, il ricorrente lamenta il contrasto degli artt. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20 e 23 della legge reg. Piemonte n. 26 del 2020 con l’art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»;

che le disposizioni impugnate, in quanto non provvedono direttamente ed esaustivamente a regolare i diversi aspetti delle procedure di assegnazione, ma ne rimettono la disciplina a provvedimenti di rango non legislativo, senza la predeterminazione di criteri, contrasterebbero con la «riserva di legge regionale», prevista, quale principio fondamentale della materia, all’art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999, nel demandare alle regioni la disciplina delle selezioni dei concessionari;

che, con un terzo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2020 in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. in quanto la prevista esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli operatori economici destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti concessioni per uso idroelettrico, contrasterebbe, per un verso, con il principio europeo di massima partecipazione delle procedure di evidenza pubblica e, per altro verso, si discosterebbe dalle previsioni concernenti i motivi di esclusione contenute nell’art. 80, comma 5, lettere c) e c-ter), e comma 10, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dettate dallo Stato nella potestà legislativa esclusiva nella materia «tutela della concorrenza»;

che, in ultimo, il ricorrente impugna l’art. 21 della legge reg. Piemonte n. 26 del 2020 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999 in quanto, nel rimettere a un regolamento della Giunta regionale la determinazione dei fattori che compongono il canone concessorio, previa acquisizione del solo parere della commissione consiliare competente, la disposizione regionale non richiederebbe l’acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), come previsto dal parametro interposto;

che si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di non fondatezza delle sollevate questioni;

che, a sostegno dell’impugnativa del Governo, l’associazione Elettricità futura − Unione delle imprese elettriche italiane e Utilitalia hanno presentato opinioni scritte, in qualità di amici curiae, entrambe ammesse con decreto presidenziale del 14 marzo 2022 ai sensi dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (nel testo applicabile ratione temporis);

che sono intervenute in giudizio Enel Produzione spa e Enel Green Power Italia srl le quali, dopo aver illustrato le ragioni di ammissibilità dell’intervento, hanno svolto argomenti a sostegno della non fondatezza della prima questione e della fondatezza delle restanti censure sollecitando anche l’autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999 concernente il canone concessorio;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stata approvata la legge della Regione Piemonte 27 luglio 2022, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l’anno 2002) e alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)», che ha apportato alcune modifiche alla legge oggetto di impugnazione;

che, preso atto di tale ius superveniens, il ricorrente, su delibera del Consiglio dei ministri, con atto notificato il 26 settembre 2022 e depositato il successivo 28 settembre, ha rinunciato al ricorso;

che, in data 8 novembre 2022, la Regione Piemonte, previa conforme deliberazione della Giunta regionale (n. 14-5871 del 28 ottobre 2022), ha accettato la rinuncia.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che la Regione Piemonte ha accettato tale rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2023.